Con Risoluzione 21 novembre 2008, n. 450, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di solidarietà passiva rileva per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni statali e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante.
Tale principio è applicabile, in particolare, qualora la sentenza da registrare disponga la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, una delle quali è rappresentata da un’Amministrazione statale.
Tuttavia, chi ha adempiuto può esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali (diversi dall’ente pubblico).
Fonte: www.seac.it
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