Con Sentenza n. 42/2008, depositata il 25/09/2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha dichiarato che la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo automatizzato, deve adeguarsi ai principi del procedimento amministrativo di pubblicità regolare e corretta notificazione, pena la nullità.
Per tale motivo, la CTP, nell’annullare la cartella esattoriale, ha accolto l’impugnazione da parte di un imprenditore per mancata:
- comunicazione dell’esito della liquidazione, sotto forma di avviso bonario, di cui all’art. 36, comma 3, DPR n. 600/1973;
- indicazione dell’imposta presunta e della motivazione, ai sensi dell’art. 3, Legge n. 241/1990;
- sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio, così come previsto dall’art. 12, comma 4, DPR n. 602/1973 e art. 3, D.Lgs n. 39/93.
Fonte: www.seac.it
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