Con Sentenza n. 16430/2008, la Corte di Cassazione ha stabilito che la tenuta regolare della contabilità aziendale non è sufficiente per sottrarsi alla rettifica dei dati riportati in dichiarazione dei redditi.
Secondo i giudici, infatti, l’art. 54, D.P.R. n. 633/1972, ammette la possibilità di desumere l’esistenza di omissioni o false indicazioni sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, anche in presenza di scritture regolarmente tenute e formalmente corrette.
Inoltre, è stato ribadito che il rinvenimento presso la sede dell’impresa di documentazione non obbligatoria, ma utile a evidenziare operazioni non contabilizzate, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è da considerarsi rilevante ai fini probatori.
Fonte: www.seac.it
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