Con Sentenza 8 febbraio 2005, n. 2538, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in merito alla responsabilità dei membri del collegio sindacale in relazione al reato contestato di falso in bilancio.
Secondo i Giudici, il fatto che la carica di sindaco sia assunta solo in occasione dell’approvazione del bilancio non esime da responsabilità per la mancata contestazione della delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione dei principi stabiliti dal Codice civile.
Il bilancio, infatti, spiega i suoi effetti anche sull’esercizio successivo a quello della sua approvazione ed è compito dei sindaci impugnare le delibere assembleari illegittime, aventi ad oggetto la rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Fonte: www.seac.it