Nella Risoluzione n. 8 del 13 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa alla possibilità di rettificare la dichiarazione di successione, in caso di scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione. Nel caso specifico, l’istante richiedeva se fosse possibile presentare una dichiarazione modificativa con la quale procedere alla variazione in diminuzione del valore di un bene immobile indicato in misura errata in una precedente dichiarazione.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, in base al quale la dichiarazione di successione può essere modificata sino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima (attualmente, quindi, entro un anno dalla data di apertura della successione).
Riguardo alla possibilità di modificare la dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia ha richiamato una propria precedente Risoluzione del 1999, nella quale veniva espressa la conclusione che, tranne in caso di errori materiali o di calcolo che emergono “ictu oculi”, le precisazioni o le rettifiche delle dichiarazioni di successione devono essere effettuate secondo le medesime forme e nei medesimi tempi previsti per le dichiarazioni già presentate.
Secondo l’impostazione seguita dall’Agenzia nel 1999, più in particolare, lo spazio per le rettifiche oltre la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, era riservato agli errori di calcolo o materiali e, quindi, agli errori riconoscibili, incontestabili ed oggettivamente desumibili in modo evidente dallo stesso contesto della dichiarazione e, quindi, rilevabili d’ufficio.
L’Agenzia ha, però, anche richiamato l’importante Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del 27 luglio 2004, intervenuta in materia. Secondo tale pronuncia, la dichiarazione di successione è modificabile fin quando non intervenga un avviso di accertamento di maggiore valore. Tale principio è stato confermato anche da altre successive Sentenze della Corte di Cassazione.
L’Agenzia, quindi, alla luce di tale recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, superando la propria posizione espressa a suo tempo con la Risoluzione del 1999, ha affermato che i contribuenti possono rettificare gli errori contenuti in una dichiarazione di successione, anche se non sono meramente materiali o di calcolo, purché tali modifiche siano dichiarate prima della notificazione di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza della notifica, prima del decorso del termine ultimo, previsto dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni, per la notifica dell’avviso in questione (ossia due anni dal pagamento dell’imposta principale).
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha, però, negato che si possa procedere alla modifica in diminuzione del valore del bene inserito nella dichiarazione di successione, in quanto risulta ormai decorso il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, ossia il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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