Con Sentenza n. 77/2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, Sez. XII, ha stabilito che la presenza di ricavi o corrispettivi sottodimensionati rispetto alle medie derivanti da uno studio di settore, costituisce solo un indizio di evasione ma non rappresenta automaticamente l’evasione stessa.
Pertanto, secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria, prima di emettere il relativo avviso di accertamento, deve invitare in contraddittorio il contribuente a spiegare le ragioni dello scostamento dal livello di congruità. Tali eventuali motivazioni dovranno poi essere valutate da parte dell’Ufficio ed evidenziate nelle motivazioni dell’atto impositivo, a pena di nullità.
Fonte: www.seac.it
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