L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 79 del 17.12.2002, ha precisato che il credito d’imposta per la riduzione dell’accise spettante per il consumo del carburante da parte dei taxista, non aderente ad organismi associativi, rimane comunque in capo del taxista stesso, anche se questo viene temporaneamente sostituito da un’altra persona.