La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con Sentenza n. 290/4/2005, depositata il 10 novembre 2005, ha stabilito che in caso di adesione alla definizione automatica di cui all’art. 9, Legge n. 289/2002, da cui sia scaturito un credito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria non è obbligata in automatico a rimborsare il contribuente, ma deve accertare la fondatezza e la legittimità della richiesta di rimborso, anche con l’emissione di avvisi di accertamento.
Il condono non può infatti impedire all’Erario di verificare la richiesta di rimborso.
Fonte: www.seac.it