Con Risoluzione 14 novembre 2007, n. 329, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale cui deve essere assoggettata la risoluzione di un contratto di donazione.
Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, l’atto di risoluzione consensuale non va considerato come un semplice annullamento della donazione precedente, ma “autonomo negozio dispositivo” e per tale motivazione va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni.
Fonte: www.seac.it
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