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6 Luglio 2013

Semplificazione delle comunicazioni e dichiarazioni in ambito fiscale: l’Agenzia delle Entrate illustra le novita’ del Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

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Con un Comunicato Stampa del 3 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli interventi di semplificazione fiscale previsti nel Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013 (newsletter Misterfisco del 24 giugno 2013).

In particolare, mettiamo in evidenza le seguenti semplificazioni, relative ad alcune comunicazioni e dichiarazioni di rilevanza fiscale:

– la comunicazione che deve essere presentata dal rappresentante fiscale delle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia all’Agenzia delle Entrate, relativa ai premi ed agli accessori incassati, diverrà annuale e riguarderà tutti gli importi incassati nell’anno solare precedente. Il medesimo obbligo dichiarativo riguarderà anche gli assicuratori esteri che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, senza avvalersi di un rappresentante fiscale. Fino ad oggi la comunicazione in questione doveva essere effettuata dal rappresentante fiscale ogni mese.

– sarà sufficiente un’unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi del crediti d’imposta e dei relativi interessi maturati. Gli interessi verranno liquidati e pagati dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi.

– l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione riguarderà soltanto le ipotesi nelle quali l’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta sarà superiore a 75.000 Euro. Prima il limite era di 50.000 di Lire. Inoltre, chi deve presentare la dichiarazione, non dovrà allegare i documenti in originale o in copia autentica. Saranno sufficienti delle copie anche non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

– la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori situati in Paesi “black list” diventerà a cadenza annuale, e non sarà più collegata alle singole operazioni. Inoltre, la soglia dell’esenzione dall’obbligo della comunicazione in questione aumenterà a 1.000 Euro. Prima era di 500 Euro.

– per la comunicazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, i tempi entro i quali l’Agenzia delle Entrate potrà comunicare l’eventuale diniego di autorizzazione saranno ridotti a 15 giorni. Fino ad oggi, l’Ufficio dell’Amministrazione aveva 30 giorni di tempo per negare o revocare l’autorizzazione. Trascorsi i 15 giorni (prima i 30 giorni) senza che vi sia un atto di diniego, il contribuente verrà inserito nei registri “Vies” e potrà effettuare le operazioni intracomunitarie.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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