Con Risoluzione 21 aprile 2008, n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso da una società del gruppo nei confronti della holding è soggetta ad imposta di registro del 3%;
- la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata ad imposta di registro pari all’1%.
E’ stato precisato, infine, che anche il provvedimento con il quale è approvato il piano di riparto, in presenza di specifici presupposti, è soggetto autonomamente ad imposta di registro.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale