Con Sentenza 1º ottobre 2007, n. 20641, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore di cui all’art. 9, comma 17, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990, anche a chi aveva comunque pagato i propri debiti tributari.
La norma citata disponeva che, a seguito del terremoto, i soggetti residenti nella province di Siracusa, Ragusa e Catania che non avevano effettuato i versamenti per il triennio 1990-1992, potevano “sanare” la loro posizione debitoria versando (entro il 16 aprile 2004) solamente il 10% di quando effettivamente dovuto.
Secondo la Corte, possono fruire di tale agevolazione anche coloro i quali, nel triennio in questione, hanno comunque pagato le imposte. Tale conclusione è coerente con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, Cost. che richiede parità di trattamento in situazioni uguali.
Fonte: www.seac.it
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