Quest’estate, vi sono stati diversi interventi riguardo alla questione della sospensione degli adempimenti tributari nelle zone dell’Emilia ed adiacenti colpite dal terremoto.
In primo luogo, con un Comunicato Stampa del 16 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con riguardo ai territori dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, colpiti dal sisma del maggio 2012, le indicazioni generali contenute nel Decreto ministeriale del 1° giugno 2012, relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, non devono intendersi modificate dalle disposizioni emanate successivamente e contenute nei Decreti legge n. 74 e 83 del 2012.
Quindi, secondo quanto detto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato Stampa del 16 agosto, la scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari rimarrebbe fissata al 30 settembre 2012. Inoltre, rimarrebbe salva, fino al 30 novembre 2012, la possibilità di regolarizzare, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, gli adempimenti riguardanti le ritenute per il periodo compreso tra il 20 maggio e l’8 giugno 2012.
I territori interessati dalla sospensione sono quelli indicati nel Decreto ministeriale suddetto.
Come ricordato, la sospensione non riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, annunciato che verranno fornite ulteriori istruzioni più dettagliate riguardo all’applicazione delle disposizioni in questione, con successivi provvedimenti. Sin quando questi provvedimenti non verranno adottati, l’Agenzia potrà disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni conseguenti ad eventuali ritardi nell’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari.
Con un successivo Comunicato Stampa del 22 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare di non avere alcun potere decisionale riguardo all’eventuale proroga degli adempimenti fiscali per i territori colpiti dal sisma. L’Agenzia delle Entrate si limita ad applicare quanto disposto da provvedimenti legislativi.
E’ stato allora il Consiglio dei Ministri ad intervenire sulla dibattuta questione.
Con un Comunicato Stampa del 24 agosto 2012 ha, infatti, reso noto che verrà adottato un Decreto nel quale verrà disposto che la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per le zone suddette avrà come scadenza il 30 novembre 2012. Ciò alla luce dell’analisi del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha evidenziato la presenza ancora diffusa di condizioni di inagibilità degli edifici, tale da ostacolare il pieno recupero delle attività produttive, che comunque stanno gradualmente riprendendo il loro corso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.