La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con Sentenza n. 22570/2004, ha stabilito che dai soci delle cooperative edilizie l’ICI è dovuta dal momento in cui i medesimi entrano in possesso dell’immobile e non dall’assegnazione definitiva con cui ne viene acquisita la proprietà.
Pertanto, ai fini dell’obbligo di pagamento dell’imposta, non va accertata la data di stipula del rogito notarile, ma quella dell’atto di assegnazione provvisoria dell’appartamento.
Fonte: www.seac.it