Con Risoluzione 27 maggio 2009, n. 130 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’esenzione dell’assoggettamento ad imposta di bollo sull’emissione del certificato anagrafico per l’ottenimento della cosiddetta «social card».
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che la social card ha finalità sociali e assistenziali e, quindi è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 8, comma 3, della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.
Fonte: www.seac.it
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