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30 Luglio 2011

Societa’ cancellate dal registro delle imprese: i rimborsi d’imposta devono essere corrisposti ai soci.

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Nella Risoluzione n. 67 del 27 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica di una Direzione Regionale riguardo agli effetti della nuova disciplina civilistica delle società estinte sull’attività degli uffici dell’Agenzia.

In particolare, con la modifica dell’articolo 2495 del codice civile, introdotta nell’ambito della recente riforma del diritto societario, è stata inserita l’espressione “ferma restando l’estinzione della società” con riferimento alla società i cui liquidatori hanno chiesto la cancellazione dal registro delle imprese. La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità da seguire per effettuare i rimborsi d’imposta in favore delle società di persone e delle società di capitali che, appunto, risultano cancellate dal registro delle imprese e, quindi, estinte.

Nella Risoluzione del 27 luglio è stato affermato che, come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte.

Inoltre, l’Agenzia ha precisato che per le persone di capitali, spesso costituite da un numero considerevole di soci, si ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione ad uno dei soci o ad un terzo, così da evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali.

In questo quadro, i soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso anche lo stesso ex liquidatore, comunicando la delega al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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