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12 Novembre 2010

Soggetto arrestato, erroneamente qualificato dai giornalisti come commercialista. Corte di Cassazione: non c’è risarcimento per l’Ordine

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La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20338 del 28 settembre 2010, si è pronunciata su un ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, confermando la sentenza d’appello e rigettando il ricorso suddetto.

La questione posta all’attenzione della Corte di Cassazione riguardava la richiesta, da parte dei ricorrenti, del risarcimento dei danni per la lesione alla reputazione ed all’identità personale, derivante dall’erronea attribuzione, da parte di diversi giornalisti, della qualifica di commercialista ad un avvocato arrestato per gravi fatti di corruzione. La Corte di Appello aveva escluso che l’attribuzione in questione integrasse un fatto illecito, in quanto inidonea in sé a provocare la lesione di un bene meritevole di tutela.

La Suprema Corte ha ritenuto valida la motivazione alla base della sentenza impugnata, in particolare nella parte in cui ha escluso che l’attribuzione dell’aggettivo commercialista abbia danneggiato l’identità personale e professionale della categoria, estranea alla vicenda. Era, infatti, del tutto indifferente che il soggetto arrestato fosse avvocato o commercialista, non avendo alcuna influenza la sua diversa qualifica sul decoro della categoria dei Dottori Commercialisti e sull’esercizio delle attività alle quali gli stessi sono abilitati. La Corte ha evidenziato, inoltre, a sostegno delle proprie conclusioni, come la condotta imputata al soggetto in questione, ossia di corruzione nell’ambito delle operazioni societarie, non era peculiare dell’attività che nel gergo comune è attribuita al commercialista, come quella di contabile, fiscalista, tributarista.        

 

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