La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza ha sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992 che definisce il concetto di area edificabile.
Nonostante il legislatore, prima con il comma 16, art. 11-quaterdecies, D.L. n. 203/2005 e di recente con il comma 2 dell’art. 36, D.L. 223/2006, abbia dato un’interpretazione autentica dell’art. 2 del D.Lgs n. 504/1992, i giudici ritengono che esso possa contrastare con le regole dettate dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Infatti, un’area è definita edificabile già a partire dal momento in cui il piano regolatore viene adottato e non solo dal momento in cui è approvato definitivamente, con la conseguenza che il contribuente deve versare l’ICI anche per il periodo in cui non è possibile edificare sul terreno.
Fonte: www.seac.it
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