Con la Risoluzione n. 113 del 27 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dell’utilizzo dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi previsti per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili. La sospensione riguarda, in particolare, sia l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, sia da parte delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi, che da parte degli eventuali cessionari dei crediti.
I codici tributo interessati dalla Risoluzione sono: 6794, 6795, 6796, 6797, 6798 (istituiti con Risoluzione del 7 febbraio 2007), 6800, 6801, 6802, 6803 (istituiti con Risoluzione del 22 aprile 2008), 6812, 6813, 6814, 6815, 6816 (istituiti con Risoluzione del 12 marzo 2009), 6709, 6710 (istituiti con Risoluzione del 29 marzo 1999), 6711(istituito con nota della Direzione centrale riscossione del 4 maggio 1999), 6712 (istituito con Risoluzione del 26 aprile 1999).
L’Agenzia ha precisato che il provvedimento di sospensione si è reso necessario a causa della rilevazione di anomalie nell’utilizzo dei crediti d’imposta in questione. E’ stato soprattutto rilevato un notevole scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento di questi crediti d’imposta. La sospensione, quindi, opererà fino a quando non saranno individuate e risolte le anomalie riscontrate.
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