La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con Sentenza n. 103/1/04, depositata il 27 ottobre 2004, ha stabilito che il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione accessoria di sospensione temporanea della licenza commerciale per violazioni relative all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, deve essere annullato se il contribuente si avvale della definizione agevolata.
Il disposto dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in tema di sanzioni accessorie deve essere infatti coordinato con quanto disposto dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/97 (definizione agevolata).
Fonte: www.seac.it