Con Comunicato Stampa 21 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate rende noto che il credito d’imposta relativo ad investimenti in aree svantaggiate effettuati successivamente al 31 dicembre 2006, è sospeso, e quindi non potrà essere fruito, fino all’emanazione della specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea, che ne valuti la conformità all’art. 88 del Trattato.
L’art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 300/2006 aveva prorogato il termine finale per l’ultimazione degli investimenti agevolati disponendo che, per coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti fosse prorogato, rispettivamente, al 31/12/2007 ed al 31/12/2008.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale