Con Circolare 22 maggio 2007, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione degli studi di settore per il 2006.
Tra le precisazioni contenute nella citata Circolare si segnalano le seguenti:
- in sede di adeguamento non è dovuta la maggiorazione del 3%, se lo scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e presunti supera il 10% in seguito all’applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica; in tal caso, infatti, detti studi si considerano come “revisionati”;
- in sede di contraddittorio i nuovi indicatori possono essere disattesi se l’Ufficio verifica, anche a seguito di prove fornite dal contribuente, che esistono elementi che ne testimoniano l’inattendibilità;
- l’inasprimento del 10% delle sanzioni per dichiarazione infedele (a seguito di inesatta indicazione dei dati nel modelli degli studi di settore) trova applicazione già da UNICO 2007; inoltre, la nuova “franchigia” (ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati) che inibisce gli accertamenti, trova applicazione già dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2006.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale