Il TAR Lazio, con Sentenza 27 dicembre 2004, n. 17353, ha stabilito che vale come notifica a tutti gli effetti, poiché idonea a determinare la conoscenza legale dello stesso, la trasmissione via fax di un provvedimento amministrativo.
Pertanto, anche i termini per l’impugnazione del provvedimento decorrono dalla data della trasmissione via fax e risulta irrilevante il fatto che lo stesso venga successivamente notificato via posta.
La trasmissione è contestabile solamente se si dimostra la mancata funzionalità dell’apparecchio.
Inoltre, la presenza sulla carta intesta di una società dell’indicazione di un numero di fax legittima i terzi all’invio di fax a tale numero e non può essere sollevata l’eccezione che il numero sia quello di un ufficio distaccato e non della sede centrale.
Fonte: www.seac.it