Con Sentenza 21 dicembre 2007, n. 27045, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla validità di clausole contrattuali che esonerino il gestore di aree destinate a parcheggio dal pagamento della TARSU.
Secondo i giudici la clausola che esonera il gestore del parcheggio dal pagamento della TARSU non è valida. L’imposta è infatti dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, e risulta indisponibile. Tale previsione può essere derogata solo con regolamento comunale e non mediante il contratto con il quale il Comune dà in concessione il parcheggio al soggetto gestore.
Fonte: www.seac.it
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