Il Tar della Puglia ha stabilito, con la sentenza del 4.12.2003 n. 4387, che sui ricorsi avverso i fermi amministrativi, adottati dai Concessionari per la Riscossione, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale.
Tale decisione è fondata sulla natura dell’atto. Infatti è considerato come provvedimento amministrativo in senso proprio, che si concretizza in un atto unilaterale idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, e che lo priva della facoltà di servirsi del bene e che gli impone, invece, un divieto di utilizzarlo, pena l’assoggettamento a sanzione pecuniaria e il sequestro del mezzo stesso.