Nella Risoluzione n. 10 del 2 dicembre 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di versamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Il Ministero ha ricordato che i pagamenti relativi al tributo in questione devono essere effettuati mediante modello F24 o mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al Decreto Ministeriale del 14 maggio 2013.
Gli enti locali devono comunque inviare ai contribuenti, in occasione dell’ultima rata, il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito, appunto, dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale predetto, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e di maggiorazione.
La scadenza del versamento non può essere fissata oltre il 16 dicembre 2013.
Riguardo ai contribuenti residenti all’estero, è stato precisato che qualora il versamento della Tares non possa essere effettuato tramite modello F24, si potrà, con riguardo al tributo o alla tariffa, contattare direttamente i Comuni; con riguardo alla maggiorazione, effettuare direttamente un bonifico in favore della Banca d’Italia, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato.
Nella Risoluzione sono state indicate le coordinate bancarie che dovranno essere utilizzate per effettuare il bonifico suddetto. Inoltre, è stato specificato che nel bonifico dovrà essere indicato il codice BIC “BITAITRRENT”, corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del bonifico, inoltre, dovranno essere indicati il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune nel quale sono ubicati gli immobili ed il codice tributo “3955”, l’annualità di riferimento.
Le medesime modalità di versamento dovranno essere seguite anche dagli enti pubblici che non possono utilizzare il modello F24 Enti pubblici o il bollettino di conto corrente postale.
Infine, il Ministero ha precisato che nel caso in cui il versamento della maggiorazione Tares sia riferito ai comuni situati nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta o nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, i contribuenti dovranno osservare le istruzioni fornite dai Comuni medesimi, sulla base delle indicazioni ricevute dalle Regioni e dalle Province Autonome suddette, anche riguardo all’eventuale azzeramento della maggiorazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.