La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha affermato che nel caso nel quale un autoveicolo venga consegnato per la rivendita ad un’impresa abilitata al suo commercio (nel caso di specie, una concessionaria di automobili), la mancata tempestiva comunicazione all’Aci, da parte dell’impresa medesima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo in base al quale gli è stato consegnato il veicolo medesimo, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal pagamento della tassa sul possesso degli autoveicoli.
Per il fisco è responsabile d’imposta esclusivamente colui che risulta intestatario dell’autoveicolo al PRA. Ciò vale anche qualora sia stata conferita una procura irrevocabile a vendere relativa all’autoveicolo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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