Con Risoluzione 16 febbraio 2007, n. 25, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un Interpello, ha affermato che la rinuncia del diritto di usufrutto da parte del genitore nei confronti dei figli, nudi proprietari, equivale a trasferimento di un diritto reale e pertanto deve essere sottoposto a tassazione.
L’Agenzia analizza le imposte applicabili alla fattispecie proposta nella domanda di Interpello. In particolare, l’atto di rinuncia può essere sottoposto a:
- imposta sulle successioni e donazioni: tale atto, anche se a titolo gratuito, determina un arricchimento nei confronti dei destinatari (figli), e perciò dovrebbe, di fatto, essere equiparato ad una donazione (anche se, nel caso di specie, il valore del bene è inferiore a 180.000 euro);
- imposta ipotecaria e catastale: per le stesse ragioni, l’atto deve essere assoggettato a tali imposte; in particolare, se esso è stato stipulato tra il 3 ottobre 2006 ed il 29 novembre 2006, si applica l’imposta in misura fissa, successivamente in misura proporzionale pari al 3% ad eccezione delle donazioni tra coniuge e parenti in linea retta. Nel caso in esame, poiché il valore del bene non supera 180.000 euro, si applica l’imposta in misura fissa pari a 168 euro.
Fonte: www.seac.it
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