Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 22691, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla corretta modalità di tassazione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, D.Lgs. n. 507/93.
Secondo i giudici, sulla base della normativa vigente in materia, l’imposta sulla pubblicità deve essere calcolata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi contenuto. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l’imposta deve essere calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
Di conseguenza, la Commissione tributaria ha dichiarato che il regolamento del Comune di Milano che prevede la tassazione su ambedue le facciate espositive del mezzo, è da ritenersi illegittimo.
Fonte: www.seac.it
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