In un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013, sono state inserite tutte le modifiche alla disciplina della tobin tax.
E’ stato, infatti, in più parti modificato il Decreto del Ministro dell’Economia del 21 febbraio 2013 che aveva introdotto la nuova imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.
L’articolo 2 del Decreto del febbraio 2013 prevede, ora, nel nuovo comma 1-bis, che l’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà.
L’articolo 4, al comma 2 ora modificato, prevede che il prezzo di acquisto, in caso di trasferimento di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, debba essere individuato nel maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito.
Qualora nel contratto non sia indicato alcun prezzo di liquidazione, si deve assumere come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti, se quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso.
Ancora, se le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi o i titoli rappresentativi sottostanti non sono quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, deve assumersi quale prezzo di liquidazione il valore normale, calcolato ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del TUIR.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 7 prevede espressamente che gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta.
L’articolo 8, comma 1, stabilisce ora che si debbano intendere come modifiche dei contratti, che determinano l’assoggettamento ad imposta del contratto modificato, anche le variazioni del sottostante o del valore di riferimento. E’ stato, però, precisato che, ai soli fini dell’assoggettamento all’imposta, non costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purché il contratto sia stato già assoggettato ad imposta.
L’imposta, inoltre, è applicata sulla variazione del nozionale non soltanto quando la variazione è in aumento, ma anche quando è in diminuzione.
Se vi è una modifica delle parti, l’imposta è dovuta sia dalla parte sostituita che dalla parte subentrante.
In virtù di quanto stabilito dalle modifiche al comma 1 dell’articolo 15, l’imposta è esclusa:
– per le obbligazioni ed i titoli di debito, soltanto qualora contengano l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
– in caso di acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, come già previsto, ma anche per effetto di scambio o di rimborso delle obbligazioni;
– in caso di assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale.
Le modifiche al Decreto del 21 febbraio 2013, riguardanti le obbligazioni ed i titoli di debito, hanno effetto, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto del 16 settembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.