L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 21 dicembre 2007, n. 72 con la quale vengono forniti alcuni importanti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della c.d. tonnage tax, ovvero la determinazione forfetaria del reddito per determinate imprese marittime.
Tra le principali precisazioni incluse nella Circolare n. 72/2007 si segnalano le seguenti:
- l’opzione per la determinazione forfetaria del reddito va effettuata tramite apposita comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si vuole fruire dell’agevolazione ed è irrevocabile per 10 esercizi;
- non è ammessa la deduzione dei costi e delle spese sostenute per l’attività per la quale si fruisce del regime forfetario durante la vigenza dell’opzione;
- è ammesso il riporto delle perdite realizzate nei periodi antecedenti l’opzione o maturate successivamente, con possibilità di compensazione.
Fonte: www.seac.it
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