Nell’ambito delle disposizioni sulla cd. Tonnage tax, il cui Decreto è stato firmato lo scorso 28 giugno 2005, emergono chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito.
Per prevenire possibili censure comunitarie, l’art. 2 del Decreto prevede che possano fruirne i soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR (società di capitali) e quelli richiamati dalla lett. d) dello stesso articolo, cioè i soggetti non residenti, purché esercitino l’attività nel territorio dello Stato, mediante stabile organizzazione.
L’agevolazione è riconosciuta a coloro che utilizzano navi detenute in proprietà o in locazione a scafo nudo. Sono pertanto esclusi i soggetti che noleggiano navi a tempo o a viaggio da terzi operatori.
Fonte: www.seac.it