Con Risoluzione 29 aprile 2009, n. 116, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione agli atti di trasferimento di terreni agricoli effettuati nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, sono applicabili le agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/1954, qualora l’aggiudicatario del bene sia un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale od una società agricola.
Infatti, l’art. 1, L. n. 604/1954, pur non contemplando il provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione all’interno degli atti agevolati, non fornisce un elenco tassativo di quest’ultimi, essendo possibile applicare conseguentemente in via analogica il beneficio fiscale anche ad altre tipologie di atti di trasferimento.
In particolare, tali agevolazioni consistono nell’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (attualmente pari a 168 euro).
Fonte: www.seac.it
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