Con Risoluzione 15 febbraio 2005, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del bonus per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-nord, riconosciuto dall’art. 8, Legge n. 388/2000, da parte delle imprese che esercitano la pesca.
Le Entrate chiariscono che:
·1 in caso di pesca costiera locale e ravvicinata si può beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti anche in assenza di una struttura sulla terra ferma;
·2 in caso di pesca mediterranea e oceanica è necessario che gli stabilimenti (uffici, magazzini, impianti per la lavorazione, ecc.) siano localizzati sulla terra ferma allo scopo di collegare l’attività produttiva alla zona svantaggiata.
Fonte: www.seac.it