Con Sentenza 26 luglio 2006, n. 17064, la Corte di Cassazione su è espressa in ordine alle corrette modalità di notifica dell’avviso di accertamento nelle ipotesi di irreperibilità del destinatario.
Nello specifico, i Giudici hanno disposto che in tale circostanza, l’avviso è da ritenersi validamente notificato mediante la sua affissione nell’albo comunale. Contestualmente, non trovano applicazione:
· la previsione di cui all’articolo 140, Codice procedura civile, che dispone la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno,
· l’onere, per l’Amministrazione finanziaria di esperire apposite ricerche anagrafiche.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006
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