La Commissione tributaria regionale del Lazio con Sentenza n. 21/28/05, depositata il 7 marzo 2005, ha stabilito che un valore definitivamente accertato ai fini di un’imposta non va considerato vincolante anche per le altre imposte.
Il giudice tributario deve verificare i motivi che hanno reso definitivo l’accertamento e se sussistono ragioni per cui la ripresa del valore risulta inapplicabile e può essere contestata dal contribuente.
Nella fattispecie, il caso riguardava un avviso di accertamento di rettifica del valore di avviamento emerso a seguito di una cessione di ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo per mancata opposizione del contribuente e ripreso dall’Amministrazione finanziaria anche ai fini delle imposte dirette.
Fonte: www.seac.it