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10 Dicembre 2010

Variazione del rappresentante o di altri dati dell’ente associativo. Se già comunicata non è necessario un nuovo modello EAS.

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Con la Risoluzione n. 125 del 6 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall’art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato precisato che, in caso di variazione del rappresentante legale dell’ente associativo che ha presentato il modello o nel caso in cui intervenga una variazione di altri dati relativi all’ente medesimo, la comunicazione della variazione, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non è necessaria qualora l’informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, non è necessaria la trasmissione di un nuovo modello EAS quando le variazioni siano state comunicate attraverso la compilazione del quadro B “Soggetto d’imposta” o del quadro C “Rappresentante” del modello AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita Iva e del modello AA7/10 per i soggetti titolari di Partita Iva.

I modelli AA5/6 e AA7/10 possono essere presentati direttamente oppure spediti a mezzo raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure possono essere trasmessi in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).   

 

A cura dell’Avv. Raffaella De Vico

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