La Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta, Sez. IV, con Sentenza n. 31/2004, accogliendo il ricorso proposto da un contribuente, ha stabilito che non è legittimo, per disparità di trattamento, il termine di 15 giorni concesso al contribuente dall’Amministrazione finanziaria per giustificare le movimentazioni risultanti dai conti bancari o postali.
Tale termine deve essere reso pari a quello di 60 giorni (ridotto a 30 giorni, dalla Finanziaria 2005) previsto per le richieste dell’Amministrazione finanziaria agli istituti di credito e agli operatori finanziari per l’invio di copie dei conti e dei rapporti intrattenuti con il contribuente.
Inoltre, la Commissione ha giudicato censurabile il fatto che l’Ufficio si limiti a considerare le risultanze non giustificate dei conti correnti, senza tener conto dei costi non dichiarati, ma sostenuti dal contribuente per conseguire i presunti maggiori ricavi.
Fonte: www.seac.it