Con Sentenza 30 maggio 2005, n. 11477, la Corte di Cassazione ha stabilito che il versamento di imposta effettuato ad un concessionario territorialmente non competente è da ritenersi perfettamente valido.
Tale orientamento appare coerente a quanto disposto dai principi dello Statuto del contribuente di cui all’articolo 6, ai quali, per il caso specifico, è stata addirittura riconosciuta efficacia retroattiva.
Fonte: www.seac.it