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23 Dicembre 2006

Versamento tardivo delle somme riscosse dai tabaccai

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Con Risoluzione 19 dicembre 2006, n. 141, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per individuare le modalità di versamento delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati (convenzionati ai sensi del D.P.R. n. 126/2001), in caso di mancato addebito.

La convenzione prevede le modalità di versamento delle somme raccolte da tali rivenditori e dispone che, in caso di mancato addebito, l’Agenzia delle Entrate deve individuare le specifiche modalità per effettuare i versamenti tardivi.

I rivenditori dovranno avvalersi del modello F24 indicando, nella sezione “Erario” i seguenti codici:

  • 941S, per le somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi;
  • 941T , per le somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi;
  • TABF, per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito.

Fonte:  www.seac.it

 

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