Con Risoluzione 10 luglio 2008, n. 291, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla determinazione ed utilizzo del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, di cui all’articolo 8, Legge n. 388/2000.
Secondo l’Agenzia, il maggior credito erroneamente utilizzato in compensazione rispetto a quello effettivamente spettante, può considerarsi già restituito fino a concorrenza del credito potenzialmente fruibile se non utilizzato dal contribuente nei successivi periodi.
Tuttavia, sulle somme anticipatamente compensate, sono dovute le sanzioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, e gli interessi.
Fonte: www.seac.it
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