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12 Maggio 2023
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Credito d’imposta Zes: a chi spetta?

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Il credito d’imposta per le attività svolte nelle Zone Economiche Speciali (ZES) non spetta per i beni già utilizzati. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 2021.

Il credito d’imposta per le ZES è una misura introdotta dal Governo per incentivare gli investimenti nelle aree designate come ZES. In particolare, le imprese che svolgono attività produttive nelle ZES possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Leggi anche: “Investimenti in beni strumentali nelle ZES”

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate specifica che il credito d’imposta non spetta per i beni già utilizzati al momento dell’acquisto. Ciò significa che il beneficio fiscale può essere ottenuto solo per l’acquisto di beni nuovi, non per quelli che sono già stati utilizzati in precedenza.

Nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale si applica limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

Dal testo della risposta n.301 sul credito d’imposta ZES

Nella risposta n. 301 del 3 maggio 2023 si dichiara quanto segue. La società ALFA S.r.l. (di seguito denominata “Istante” o “Società”) esercita la sua attività nella “zona PIP” del comune di K in contrada J. In relazione al credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale), previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la Società riferisce di aver acquistato l’intero compendio industriale relativo all’attività esercitata dalla società BETA S.r.l. dalla curatela fallimentare il XZXZ per un costo complessivo di Euro…. L’opificio industriale era già condotto dalla Società a partire dal XZXZ.

Il compendio immobiliare acquistato e adibito all’attività industriale si compone di un capannone industriale destinato all’area di lavoro a piano terra, una palazzina destinata ad uffici e servizi e un’area scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.

La Società afferma che il compendio descritto “insiste sul suolo già riportato nel Catasto terreni di X” al foglio Y e alle particelle ABC. Dopo l’acquisizione del compendio, la Società ha acquistato nuovi impianti e beni strumentali e ha effettuato lavori edili all’interno del capannone industriale, come la riparazione e l’impermeabilizzazione del tetto, scavi per interramento, rifacimento dei piani calpestio, scavi per strutture elettriche, e scavi per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi.

La richiesta dell’istante di risarcimento tramite credito d’imposta ZES

L’Istante ha chiesto se può fruire del credito d’imposta ZES per il costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i lavori edili descritti, nonostante il compendio non abbia il requisito della “novità” previsto dalla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente “in quanto compatibili”.

Secondo la Società, può beneficiare del credito d’imposta ZES per i costi sostenuti per l’acquisto del compendio immobiliare situato nell’area ZES e per i lavori edili correlati, poiché la disciplina agevolativa relativa a tale credito non prevede espressamente per gli immobili “strumentali agli investimenti” il requisito della “novità”.

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