Vengono stabilite le disposizioni per estendere l’uso delle procedure informatiche agli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione in un provvedimento interdirigenziale, con possibilità di richiesta facoltativa.
Un nuovo traguardo è stato raggiunto: le pubbliche amministrazioni ora possono accedere al servizio online per aggiornare il registro ipotecario. Il provvedimento del 23 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio, ha esteso l’utilizzo delle procedure telematiche agli atti e provvedimenti emessi dalle PA elencate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli atti immobiliari.
Attivazione servizi telematici: le specifiche
L’articolo 3-bis del Dlgs n. 463/1997 ha stabilito, a partire dal 30 giugno 2000, l’utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti riguardanti la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari. Con la progressiva attivazione del servizio “anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti”.
La prima fase ha coinvolto i notai, inizialmente in alcuni distretti e solo per alcune note relative ad alcuni atti, come le compravendite. La scelta dei soggetti abilitati a sperimentare il sistema è stata dettata dal fatto che la maggior parte degli atti inviati giornalmente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare sono redatti, ricevuti o autenticati dai notai. A partire da aprile 2007, l’invio telematico delle note di trascrizione e iscrizione e delle domande di annotazione per questi professionisti è diventato obbligatorio. Dal 2012 possono trasmettere telematicamente anche il titolo, alternativamente alla presentazione in formato cartaceo o su supporto informatico presso gli uffici.
Il secondo passo, alla fine del 2009, ha coinvolto altri pubblici ufficiali diversi dai notai, come segretari o delegati della PA. Per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati. Un mese dopo, le procedure telematiche sono state estese agli agenti della riscossione per le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni richieste secondo il Dpr n. 602/1973.
Cosa comprende la trasmissione per via telematica
In quel periodo, la trasmissione telematica per questi utenti riguardava solo le note e le domande. L’invio del titolo, sempre su base facoltativa, è iniziato dal 31 marzo 2014. Dallo stesso giorno, per tutte le pratiche trasmesse online da notai, altri pubblici ufficiali e agenti della riscossione. Il certificato di eseguita formalità è firmato digitalmente dal conservatore e restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Passando al presente il giorno successivo, subito dopo tutte le pratiche presentate fisicamente allo sportello durante l’orario di apertura al pubblico, se trasmesse dopo tale orario.
Questo sistema assicura un’equa gestione delle pratiche e una tempestiva registrazione delle stesse, garantendo l’efficienza del servizio telematico.
Il recente provvedimento ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell’implementazione delle procedure digitali nel settore della Pubblica Amministrazione, consentendo un accesso semplificato e rapido ai servizi telematici anche per gli atti e i provvedimenti emessi dalle diverse istituzioni pubbliche.