L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di agevolazioni “prima casa”.
L’istante ha rappresentato, nell’istanza di interpello, di aver acquistato nel 2003 la proprietà di un immobile ad uso abitativo. In particolare, l’immobile è stato acquistato per il 50 % a titolo gratuito, a seguito di atto di donazione ricevuto dal padre, e per il 50 % a titolo oneroso, a seguito di atto di acquisto dallo zio del contribuente istante. In occasione dell’acquisto, sono state applicate le agevolazioni “prima casa” in quanto l’istante era residente nel Comune nel quale si trovava l’immobile.
Nel 2011, il contribuente ha trasferito la propria residenza in un altro Comune nel quale ha acquistato un altro immobile ad uso abitativo, fruendo, anche questa volta, delle agevolazioni “prima casa” ed impegnandosi ad alienare entro un anno l’immobile acquistato in precedenza. Il termine di un anno è stato oggetto di sospensione a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente istante di alienare soltanto la quota del 50 % dell’immobile acquistato in precedenza e, in particolare, la quota acquistata a titolo oneroso, invece dell’intero immobile, conservando, quindi, la proprietà del 50 % dell’immobile stesso acquistata a titolo gratuito. L’altro aspetto oggetto di attenzione è la possibilità di alienare quella quota del 50 % a titolo gratuito e, pertanto, attraverso una donazione e non un atto a titolo oneroso.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 228 del 2 aprile 2021, ha evidenziato che la titolarità di un diritto acquisito con le agevolazioni “prima casa” non esclude la possibilità di fruire delle medesime agevolazioni “prima casa” in occasione di un successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, questo vale anche nel caso in cui il precedente acquisto sia avvenuto parzialmente per donazione. Questo sempre purché la quota dell’immobile acquistata a titolo oneroso sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto.
Quindi, l’istante, per non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, dovrà alienare almeno il 50 % dell’immobile acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni.
Questa alienazione potrà avvenire sia attraverso un atto a titolo oneroso, che con un atto a titolo gratuito.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che, a seguito delle diverse sospensioni decise a seguito dell’emergenza Coronavirus, il periodo di sospensione dei termini relativi alle agevolazioni “prima casa”, compreso questo termine di un anno per l’alienazione dell’immobile posseduto in precedenza, è prorogato al 31 dicembre 2021 e, quindi, i termini in questione sono attualmente sospesi e ricominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.