La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 23507 del 4 novembre 2014, ha affermato che, secondo la normativa in vigore, non deve essere presa in considerazione la superficie di cantine e soffitte, ai fini della verifica della sussistenza delle caratteristiche dell’immobile di lusso e, quindi, della verifica dell’applicabilità o meno dei benefici “prima casa”.
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che il Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 stabilisce che sono considerate di lusso le case composte da uno o più vani costituenti un unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Oppure le singole unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq, sempre esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine.