La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20675 del 1° ottobre 2014, si è pronunciata riguardo ad un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cooperativa a responsabilità limitata, a seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza dal quale erano risultati omessi versamenti di ritenute d’acconto per compensi a lavoratori dipendenti non dichiarati in busta paga.
La Commissione Tributaria Regionale aveva, in particolare, rilevato che, sulla base della documentazione extracontabile, costituita da alcuni fogli sui quali erano appuntati gli importi corrisposti a vario titolo ai lavoratori dipendenti, l’Amministrazione finanziaria poteva legittimamente procedere ad accertamento con metodo induttivo.
La Cassazione ha confermato la validità della pronuncia di secondo grado. Richiamando propria giurisprudenza, ha evidenziato che il ricorso al metodo induttivo di accertamento, anche in presenza di contabilità della quale non sia contestata la regolarità formale, è ammissibile, in virtù delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che, al comma 1, autorizza l’accertamento in base anche ad “altri documenti”, a scritture contabili diverse da quelle previste per legge, eventualmente regolari.
L’Amministrazione finanziaria ha, quindi, legittimamente effettuato un accertamento induttivo sulla base dell’infedeltà della dichiarazione, emersa nel confronto con altra documentazione.