La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1000 del 21 gennaio 2015, ha annullato la pronuncia di una Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro le sentenze di primo grado che avevano annullato gli avvisi di accertamento notificati ai gestori di una società di discount specializzato nella vendita di occhiali e simili.
L’Amministrazione finanziaria aveva rilevato delle gravi irregolarità nella tenuta della contabilità e, quindi, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi, mediante l’applicazione della percentuale di ricarico risultante dalla media ponderata, ed alla rettifica degli imponibili dichiarati, liquidando le maggiori imposte ed applicando le sanzioni e gli interessi.
La Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che la ricostruzione operata dall’Amministrazione finanziaria era avvenuta in modo del tutto astratto. Non si era tenuto conto, ad esempio, del fatto che le custodie degli occhiali non venivano vendute, ma venivano comprate dall’azienda e pagate, quindi, non incidevano sui ricavi, ma piuttosto sui costi. Inoltre, le percentuali di ricarico applicate non erano attendibili per un negozio affiliato ad una catena di discount che faceva del prezzo basso la propria politica di penetrazione sul mercato.
Da ciò, la Commissione Tributaria aveva tratto la conclusione che non vi erano le condizioni per utilizzare l’accertamento induttivo e l’accertamento, per come era stato impostato e realizzato, non forniva dati attendibili.
La Cassazione ha sostenuto che la motivazione della Commissione Tributaria era stata omissiva. Infatti, non aveva esaminato alcuni snodi fattuali emersi in sede di verifica, che erano in grado, se adeguatamente valutati, di orientare diversamente l’esito della controversia.
La motivazione della decisione impugnata, inoltre, risultava, secondo la Suprema Corte, insufficiente, poiché il ragionamento sviluppato a supporto della decisione medesima si mostrava obiettivamente lacunoso.
Secondo la ricostruzione della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria, muovendosi da alcuni indicatori di anomalia contabile, rappresentati dall’appiattimento verso il basso dei ricavi dichiarati e delle percentuali di ricarico rispetto ai ricavi puntuali di riferimento ed ai valori minimi desunti dagli studi di settore e dalla disparità per difetto rilevata rispetto agli stessi elementi relativi ad esercizi analoghi, aveva proceduto a rideterminare le percentuali di ricarico prendendo a riferimento tutte le tipologie di prodotti inventariati, mediante il criterio della media ponderata, e sulla base dei risultati ottenuti aveva determinato lo scostamento reddituale oggetto di contestazione con l’atto impositivo.
Dall’altra parte, i Giudici di secondo grado avevano “frettolosamente” ignorato questo quadro di circostanze, prescindendo da ogni considerazione delle modalità operative seguite dall’ufficio dell’Amministrazione finanziaria per pervenire all’accertamento, giudicato incongruamente come astratto.