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4 Giugno 2021
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Acquisto case tramite atti giudiziali: le dichiarazioni per i benefici vanno rese prima della registrazione.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo all’applicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 38 del 28 maggio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, riconosciuto espressamente che l’Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che le agevolazioni prima casa possono trovare applicazione anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga in virtù di un provvedimento giudiziale.

A questo scopo, le dichiarazioni che devono essere rese dal’acquirente per beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione vengono effettuate generalmente nel corso del giudizio così che risultino dal provvedimento giudiziale che lo definisce. In realtà, è stata riconosciuta la possibilità di rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché prima della registrazione dell’atto.

Riguardo alla questione specifica della forma che devono assumere le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, già con una Circolare del 1997, era stata riconosciuta la possibilità di richiedere l’applicazione delle agevolazioni prima casa mediante l’integrazione dell’atto di trasferimento immobiliare, con una dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziale, stilata ed allegata al provvedimento stesso in occasione della sua registrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato una recente Ordinanza della Corte di Cassazione nella quale è stato evidenziato che ciò che rileva è che la dichiarazione sia resa con modalità tali da garantirne la certezza, quanto al suo contenuto prescritto dalle disposizioni di legge, e la riferibilità soggettiva al suo autore. Quindi, non è dubbio che una dichiarazione anche resa nelle forme previste dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) sia idonea allo scopo, considerando anche la stessa disciplina degli effetti penali della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo la quale la dichiarazione si considera come fatta a pubblico ufficiale.

L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, ricordato che le dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato possono essere rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, invece, non può avere ad oggetto manifestazioni di volontà, come l’impegno a trasferire la residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto. Questo impegno dovrà essere assunto nella forma della dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che ha redatto il provvedimento giudiziale di trasferimento dell’immobile, redatta e allegata al provvedimento stesso.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti anche riguardo all’applicazione del sistema del cosiddetto “prezzo-valore”. La Legge Finanziaria per il 2006 ha previsto che, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta dell’acquirente resa al Notaio e recepita nell’atto, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal valore venale in comune commercio e indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto di cessione. Comunque le parti hanno l’obbligo di indicare in atto il corrispettivo pattuito.

Questa possibilità è stata estesa, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del gennaio del 2014, anche alle ipotesi di trasferimento in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Pertanto, in presenza dei requisiti per l’applicazione del sistema del “prezzo-valore”, la relativa richiesta può essere formulata dall’acquirente anche quando il trasferimento avvenga con provvedimento giudiziale e, quindi, anche senza che sia presente la figura del Notaio.

Anche in questo caso, le dichiarazioni dovranno essere rese dall’acquirente nel corso del giudizio, così che risultino dal provvedimento giudiziale che lo definisce. Qualora, però, ciò non accada, il contribuente interessato potrà sempre rendere tali dichiarazioni, purché prima della registrazione del provvedimento giudiziale. E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si potrà ricorrere alla forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, al fine di semplificare ed accelerare la registrazione degli atti giudiziari, è stata sviluppata un’apposita procedura ad accesso libero, disponibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale è possibile provvedere spontaneamente al pagamento dell’imposta di registro liquidata dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria sugli atti ricevuti.

L’avvenuta determinazione degli importi da versare per la registrazione e la relativa indicazione della tassazione dell’atto giudiziario in tale procedura non escludono la possibilità di presentare presso l’Ufficio territorialmente competente per la registrazione la richiesta di applicazione delle agevolazioni prima casa o di determinazione della base imponibile secondo il sistema del “prezzo valore”, rendendo le relative dichiarazioni nelle forme suddette.

La precisazione conclusiva dell’Agenzia delle Entrate è che il processo di registrazione degli atti viene comunque posto in essere soltanto a seguito del pagamento degli importi liquidati.

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