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10 Luglio 2020

Acquisto di fabbricato per interventi edilizi e successiva rivendita: imposte in misura fissa solo a certe condizioni

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dell’applicabilità dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di trasferimenti immobiliari.

La questione sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate da un Notaio, tramite istanza di interpello, riguarda tale agevolazione introdotta dal “Decreto Crescita” del 2019.

Tre clienti del Notaio intendono costituire tra loro una società a responsabilità limitata che opererà nel settore immobiliare. La società neo costituita provvederà ad acquistare sei appartamenti che costituiscono un fabbricato, al fine di eseguire degli interventi edilizi conformi alla normativa antisismica e di rivenderli, poi, entro 10 anni, a terze persone.

L’istante ha, altresì, precisato che fanno parte del fabbricato anche un’autorimessa ed un negozio che non rientrerebbero nell’operazione.

Nella Risposta n. 203 del 7 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disposizione del “Decreto Crescita” del 30 aprile 2019 secondo la quale, fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, o eseguano sugli stessi fabbricati gli interventi edilizi previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001 (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia) conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B e procedano alla successiva vendita degli stessi, qualora la vendita riguardi almeno il 75 % del volume dell’intero fabbricato, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di 200 Euro ciascuna.

Se, poi, le condizioni suddette non vengono rispettate entro il termine di dieci anni è prevista l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sanzione pari al 30 % delle stesse imposte. Sono dovuti anche gli interessi di mora dalla data di acquisto del fabbricato.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’agevolazione in questione potrà trovare applicazione qualora, entro dieci anni, la società acquirente provveda ad alienare almeno il 75 % del volume dell’intero fabbricato, a prescindere dalla parte del fabbricato acquistata.

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