L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle aliquote Iva ed i crediti d’imposta riconosciuti in questo periodo nel settore del gas. A tal proposito, è stata pubblicata la Circolare n. 20 del 16 giugno 2022.
Il primo paragrafo della Circolare riguarda l’aliquota Iva agevolata prevista per il settore del gas. E’ stato il “Decreto Energia” del marzo del 2022 a stabilire che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all’aliquota Iva del 5 %. Analoghe disposizioni erano state introdotte per l’ultimo trimestre del 2021 ed il primo trimestre del 2022.
Si tratta di un’aliquota Iva ridotta al 5 % applicata sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali assoggettate in via ordinaria all’aliquota Iva del 10 %, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali assoggettate in via ordinaria all’aliquota Iva del 22 %.
Non beneficiano di tale agevolazione, invece, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione e quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica. In realtà, la riduzione temporanea al 5 % dell’aliquota Iva è stata introdotta successivamente anche per il gas naturale usato per autotrazione. Si tratta di una riduzione temporanea che troverà applicazione nel periodo compreso tra il 3 maggio 2022 e l’8 luglio 2022.
Il secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato, poi, ai chiarimenti riguardanti il credito d’imposta destinato alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette “imprese gasivore”) per i consumi del primo trimestre del 2022. Ricordiamo che tale credito d’imposta è stato introdotto con il “Decreto Aiuti” del maggio del 2022. I chiarimenti riguardano l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, l’ambito oggettivo di applicazione, le modalità di utilizzo del credito d’imposta, il cumulo dell’agevolazione.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, la normativa in materia prevede che il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Come precisato nella Circolare, delle ulteriori limitazioni alla fruizione di tale credito d’imposta possono comunque derivare dalla circostanza che siano le discipline delle altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo.
Il terzo paragrafo della Circolare riguarda il credito d’imposta per le imprese “gasivore”, ossia, come detto, le imprese a forte consumo di gas naturale in relazione ai consumi del secondo trimestre del 2022. L’agevolazione è stata introdotta dal “Decreto Energia” del marzo del 2022. Inizialmente, il credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 15 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale. Poi, è stato rideterminato nella misura del 20 % ed infine del 25 %, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Aiuti”.
Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato al credito d’imposta previsto in favore delle imprese non “gasivore” per l’acquisto del gas naturale. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Si tratta di un credito d’imposta che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
Il quinto paragrafo della Circolare riguarda specificamente le questioni relative alla cedibilità dei crediti d’imposta. I crediti d’imposta in questione sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2022, soltanto per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, soltanto in favore di determinati soggetti: banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Le imprese beneficiare, in caso di cessione dei crediti d’imposta, dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto della cessione. Inoltre, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ed entro la stessa data del 31 dicembre 2022.
Infine, nel sesto paragrafo della Circolare sono fornite delle indicazioni riguardo all’incremento delle aliquote disposto nel “Decreto Aiuti” per altri crediti d’imposta introdotti con provvedimenti precedenti.